Trib. Agrigento, sent. 19 luglio 2016 – Giud. Illuminati.

(artt. 1218, 1453, 1490, 1492, 1705, 2043 cod. civ.)

  • a cura della redazione redattore
Parole chiave: Contratti; leasing finanziario; vizi della cosa venduta; risoluzione per inadempimento; riduzione del prezzo; risarcimento del danno; mandato senza rappresentanza; azioni a tutela dell’utilizzatore;

Abstract

In tema di leasing finanziario, la sussistenza del collegamento negoziale tra leasing e compravendita, e la circostanza che l’acquisto del bene finanziato viene effettuato dal concedente con il fornitore nell’interesse dell’utilizzatore (che pertanto, assumendo rispetto al medesimo negozio di vendita una posizione assimilabile a quella del mandato senza rappresentanza, può far valere i diritti discendenti dal contratto concluso dal suo mandatario ex art. 1705 c.c.) fa sì che quest’ultimo possa far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura (attraverso l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della res), oltre che quella al risarcimento del danno conseguentemente sofferto; la estraneità dello stesso utilizzatore al contratto di compravendita impedisce, invece, a questi di esperire anche l’azione di risoluzione della compravendita e/o quella di riduzione del corrispettivo ex art. 1492 c.c., potendo tali domande essere promosse solamente dal concedente-acquirente, in qualità di parte contraente.

Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale